sabato 22 dicembre 2007



Esterefatto da tutto

incredulo di fronte a tanta stupidita'
stupidita' di uno stupido senza un cervello Umano.

Riempire fogli di canapa solo per valorizzare la persona per la sua
completa cretinaggine.

Fumo con passione ed il desiderio di porgere un getto accompagnato
da una leggera ciccata .... è forte.

deplorevole il mio desiderio
Cado dalle nuvole sentendo certe parole sconnesse
ma stai male?!

Mi sa di si!

Cazzi tuoi uomo sempre se cosi' ti ci si puo' chiamare.

La mossa è stata presa e da oggi nulla di piu'
se non qst utile tentativo da parte mia di portare a casa di piu'.
Fine di un rapporto.

Il profumo del tuo corpo mi si cimenta sulla pelle rigida e stanca.
Vorrei sentirlo per sempre.
è un momento difficile il mio
un momento di cui solo tu puoi aiutarmi.
Aiutami.

Leggo negli okki della gente

Vedo i morti...

è un po' cosi' che si dice
No?!

l' importante è che la posizione non cambi...

Giro intorno al mondo e mi piacerebbe che fosse il mondo a girare intorno a me.
Sarebbe molto meno problematico.
Pacco un impegno che forse non sarebbe servito a nulla
e se servisse?!
cosa fatta ormai.
tt finito

O quasi

Regole o non regole di una societa' persa all interno della societa' stessa.

ricordo di un sogno che si avvera.
Arrivano le vacanze e mi sento quasi pronto
nuove cose ,nuove emozioni
Sara' tutto nuovo
Sn eccitato e spaventato
Le novita' mi fanno un po' paura
Auguro buone feste e grandi novita a chiunque


Fuxia lo voglio il pennarello
cartoni animati spingono la bonta' a riprestinare l ordine
rosso il deserto in fondo alla valle
e ricoperta in parte di neve
Giallo è il dente di gesu bambino
sorridendo per la prima volta
Nero il buco del sedere
profondamente infinito
Verde il cammino piu' vicino a dio
piena di speranza e falsita'
Grigio il vento trasparente
fresco e gelido
Blu il cielo deturpato
dal grigio del vento trasparente
Un colore vale l altro
il concetto della vita
sta nel Bianco
Bianco è il nulla
il non cosa
bianco siamo noi tutti insieme

2 commenti:

Anonimo ha detto...

LIBRO QUINTO

DEL LAVORO



TITOLO I

DELLA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' PROFESSIONALI



CAPO I

Disposizioni generali




Art. 2060 Del lavoro

Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali (Cost. 35).

Art. 2061 Ordinamento delle categorie professionali

L'ordinamento delle categorie professionali è stabilito dalle leggi, dai regolamenti, dai provvedimenti dell'autorità governativa (e dagli statuti delle associazioni professionali).

Art. 2062 Esercizio professionale delle attività economiche

L'esercizio professionale delle attività economiche è disciplinato dalle leggi, dai regolamenti (e dalle norme corporative).



CAPO II

Delle ordinanze corporative e degli accordi economici collettivi

Capo da considerarsi interamente abrogato




Art. 2063-2066 (omissis)



CAPO III

Del contratto collettivo di lavoro e delle norme equiparate




Art. 2067 Soggetti

I contratti collettivi di lavoro sono stipulati dalle associazioni professionali.

Art. 2068 Rapporti di lavoro sottratti a contratto collettivo

Non possono essere regolati da contratto collettivo i rapporti di lavoro, in quanto siano disciplinati con atti della pubblica autorità in conformità della legge.

Sono altresì sottratti alla disciplina del contratto collettivo i rapporti di lavoro concernenti prestazioni di carattere personale o domestico (2240 e seguenti).

[la corte costituzionale (9 aprile 1969, n.68) ha giudicata illegittima la parte in cui si fa riferimento a prestazioni di carattere domestico].

Art. 2069 Efficacia

Il contratto collettivo deve contenere l'indicazione della categoria di imprenditori e di prestatori di lavoro, ovvero delle imprese o dell'impresa, a cui si riferisce, e del territorio dove ha efficacia.

In mancanza di tali indicazioni il contratto collettivo e obbligatorio per tutti gli imprenditori e i prestatori di lavoro rappresentati dalle associazioni stipulanti.

Art. 2070 Criteri di applicazione

L'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore (2082).

Se l'imprenditore esercita distinte attività aventi carattere autonomo, si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme dei contratti collettivi corrispondenti alle singole attività.

Quando il datore di lavoro esercita non professionalmente un'attività organizzata, si applica il contratto collettivo che regola i rapporti di lavoro relativi alle imprese che esercitano la stessa attività.

Art. 2071 Contenuto

Il contratto collettivo deve contenere le disposizioni occorrenti, secondo la natura del rapporto, per dare esecuzione alle norme di questo codice concernenti la disciplina del lavoro, i diritti e gli obblighi degli imprenditori e dei prestatori di lavoro.

Deve inoltre indicare le qualifiche e le rispettive mansioni dei prestatori di lavoro appartenenti alla categoria a cui si riferisce la disciplina collettiva.

Deve infine contenere la determinazione della sua durata.

Art. 2072-2076 (omissis)

Art. 2077 Efficacia del contratto collettivo sul contratto individuale

I contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle disposizioni di questo.

Le clausole difformi dei contratti individuali preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro (1339).

Art. 2078 Efficacia degli usi

In mancanza di disposizioni di legge e di contratto collettivo si applicano gli usi. Tuttavia gli usi più favorevoli ai prestatori di lavoro prevalgono sulle norme dispositive di legge.

Gli usi non prevalgono sui contratti individuali di lavoro.

Art. 2079 Rapporti di associazione agraria e di affitto a coltivatore diretto

La disciplina del contratto collettivo di lavoro si applica anche ai rapporti di associazione agraria regolati dal capo II del titolo II (2141 e seguenti) ed a quelli di affitto a coltivatore diretto del fondo (1647 e seguenti).

Tuttavia in questi rapporti il contratto collettivo non deve contenere norme relative al salario, all'orario di lavoro, alle ferie, al periodo di prova, od altre che contrastino con la natura dei rapporti medesimi.

Art. 2080 Colonia parziaria e affitto con obbligo di miglioria

Nei contratti individuali di colonia parziaria e di affitto a coltivatore diretto, con obbligo di miglioria, conservano efficacia le clausole difformi dalle disposizioni del contratto collettivo stipulato durante lo svolgimento del rapporto.

Art. 2081 (omissis)



TITOLO II

DEL LAVORO NELL'IMPRESA



CAPO I

Dell'impresa in generale



SEZIONE I

Dell'imprenditore




Art. 2082 Imprenditore

E' imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata (2555, 2565) al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi (2135, 2195).

Art. 2083 Piccoli imprenditori

Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo (1647, 2139), gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia (2202, 2214, 2221).

Art. 2084 Condizioni per l'esercizio dell'impresa

La legge determina le categorie d'imprese il cui esercizio è subordinato a concessione o autorizzazione amministrativa.

Le altre condizioni per l'esercizio delle diverse categorie di imprese sono stabilite dalla legge (e dalle norme corporative).

Art. 2085 Indirizzo della produzione

Il controllo sull'indirizzo della produzione e degli scambi in relazione all'interesse unitario dell'economia nazionale è esercitato dallo Stato, nei modi previsti dalla legge (e dalle norme corporative).

Art. 2086 Direzione e gerarchia nell'impresa

L'imprenditore è il capo dell'impresa (Cost. 41) e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.

Art. 2087 Tutela delle conduzioni di lavoro

L'imprenditore e tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Art. 2088-2092 (omissis)

Art. 2093 Imprese esercitate da enti pubblici

Le disposizioni di questo libro si applicano agli enti pubblici inquadrati nelle associazioni professionali.

Agli enti pubblici non inquadrati si applicano le disposizioni di questo libro, limitatamente alle imprese da essi esercitate.

Sono salve le diverse disposizioni della legge.



SEZIONE II

Dei collaboratori dell'imprenditore




Art. 2094 Prestatore di lavoro subordinato

E prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore (2239).

Art. 2095 Categorie dei prestatori di lavoro

I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai (att. 95) (Comma così sostituito dalla Legge 13 maggio 1985, n.390).

Le leggi speciali (e le norme corporative), in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura dell'impresa, determinano i requisiti di appartenenza alle indicate categorie.



SEZIONE III

Del rapporto di lavoro



§ 1 Della costituzione del rapporto di lavoro




Art. 2096 Assunzione in prova

(Salvo diversa disposizione delle norme corporative), l'assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto.

L'imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l'esperimento che forma oggetto del patto di prova.

Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d'indennità. Se però la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine.

Compiuto il periodo di prova, l'assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell'anzianità del prestatore di lavoro.

Art. 2097 Durata del contratto di lavoro

Abrogato dall'art. 9, Legge 18 aprile 1962, n. 230.

Art. 2098 Violazione delle norme sul collocamento dei prestatori di lavoro

Il contratto di lavoro stipulato senza l'osservanza delle disposizioni concernenti la disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro può essere annullato, salva l'applicazione delle sanzioni penali (2126).

La domanda di annullamento è proposta dal pubblico ministero, su denunzia dell'ufficio di collocamento entro un anno dalla data dell'assunzione del prestatore di lavoro (2126, 2964 e seguenti).



§ 2 Dei diritti e degli obblighi delle parti



Art. 2099 Retribuzione

La retribuzione del prestatore di lavoro può essere stabilita a tempo o a cottimo e deve essere corrisposta nella misura determinata (dalle norme corporative), con le modalità e nei termini in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito.

In mancanza (di norme corporative o) di accordo tra le parti, la retribuzione e determinata dal giudice, tenuto conto, ove occorra, del parere delle associazioni professionali.

Il prestatore di lavoro può anche essere retribuito in tutto o in parte con partecipazione agli utili o ai prodotti con provvigione o con prestazioni in natura (Cod. Proc. Civ. 409).

Art. 2100 Obbligatorietà del cottimo

Il prestatore di lavoro deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro, è vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione.

(Le norme corporative determinano i rami di produzione e i casi in cui si verificano le condizioni previste nel comma precedente e stabiliscono i criteri per la formazione delle tariffe).

Art. 2101 Tariffe di cottimo

(Le norme corporative possono stabilire che le tariffe di cottimo non divengano definitive se non dopo un periodo di esperimento).

Le tariffe possono essere sostituite o modificate soltanto se intervengono mutamenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro, e in ragione degli stessi. (In questo caso la sostituzione o la variazione della tariffa non diviene definitiva se non dopo il periodo di esperimento stabilito dalle norme corporative).

L'imprenditore deve comunicare preventivamente ai prestatori di lavoro i dati riguardanti gli elementi costitutivi della tariffa di cottimo, le lavorazioni da eseguirsi e il relativo compenso unitario. Deve altresì comunicare i dati relativi alla quantità di lavoro eseguita e al tempo impiegato.

Art. 2102 Partecipazione agli utili

Se (le norme corporative o) la convenzione non dispongono diversamente, la partecipazione agli utili spettante al prestatore di lavoro(2554) e determinata in base agli utili netti dell'impresa, e, per le imprese soggette alla pubblicazione del bilancio (2423, 2435, 2464, 2491, 2516), in base agli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato (2433 e seguenti).

Art. 2103 Mansioni del lavoratore

Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto (att. 96) o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

Ogni patto contrario è nullo.

Anonimo ha detto...

bha!